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COPPIE DI FATTO CON FIGLI  REGOLAMENTAZIONE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO  FIGLI NATI DA GENITORI NON SPOSATI

Se non sei sposato e hai dei figli e sei intenzionato a dividerti dal tuo compagno/a, affidati ai nostri avvocati esperti in diritto di famiglia, che potranno spiegarti in modo chiaro e semplice quali sono le misure da assumere nell’interesse dei figli e quali sono le iniziative processuali percorribili.

Oggi è sempre più frequente assistere coppie di genitori non sposati, conviventi (coppie di fatto) che si trovano a fronteggiare la crisi della coppia in presenza dei figli.

Anche in questo caso, terminata la relazione, anche se i genitori non sono sposati, è opportuno intervenire per regolare le questioni che riguardano i figli.

Nel caso in cui una coppia non sposata (convivente o non) con figli decida di separarsi dovranno, infatti, essere definiti i seguenti aspetti nell’interesse dei figli:

  • il regime di affidamento (condiviso o esclusivo) dei figli
  • il collocamento dei figli presso uno dei genitori (o presso entrambi a periodi alterni)
  • l’assegnazione della casa familiare
  • i tempi e le modalità di permanenza dei figli presso ciascun genitore
  • l’importo dell’assegno di contributo al mantenimento

Se i genitori hanno raggiunto un accordo su tutti gli aspetti sopra descritti, possono proporre, con l’assistenza legale di un avvocato, un ricorso congiunto per l’affidamento dei figli minori al Tribunale competente che, previa verifica delle condizioni, ratificherà gli accordi stabiliti dai genitori ove reputi che gli accordi non sono lesivi dei diritti dei figli.

Gli avvocati dello Studio possono assistere entrambi i genitori oppure uno solo dei genitori quando l’altro è assistito da un altro avvocato.

Qualora invece le posizioni dei genitori si rivelino inconciliabili, uno dei genitori può proporre, con l’assistenza di un avvocato, ricorso giudiziale al tribunale competente (tribunale di residenza dei figli) da cui deriva l’instaurazione di una causa in cui il Giudice sarà tenuto a decidere sulle seguenti questioni relative ai figli:

  • affidamento (esclusivo o condiviso)
  • collocamento
  • mantenimento
  • determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore
  • eventuale assegnazione della casa famigliare al genitore collocatario

Il procedimento è simile a quello per ottenere la separazione legale dei coniugi con la differenza che, in questo caso, saranno assunti unicamente provvedimenti riguardanti i figli in quanto, tra persone non sposate, non sussistono diritti o doveri reciproci come avviene con il vincolo matrimoniale.

Le condizioni stabilite potranno comunque essere sempre modificate, qualora intervengano fatti nuovi che cambiano la situazione di uno dei genitori o dei figli, mediante il deposito di un ricorso per la modifica delle condizioni di affido dei figli, che può essere sia congiunto, sia giudiziale.

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