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Assegno divorzile: addio al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

Assegno divorzile: addio al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

In materia di assegno divorzile, con l’importante sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento.

Premesso che l’assegno divorzile previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è subordinato al previo riconoscimento di esso in base all’accertamento giudiziale della mancanza di “mezzi adeguati” dell’ex coniuge richiedente l’assegno o, comunque, dell’impossibilità dello stesso “di procurarseli per ragioni oggettive”, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui  l’indice di riferimento – al quale rapportare l'”adeguatezza-inadeguatezza” dei “mezzi” del richiedente – è stato costantemente individuato nel “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio”, non fosse più attuale.

La Corte di Cassazione ha, quindi, statuito che i principali indici per accertare l’adeguatezza o meno dei “mezzi” dell’ex coniuge richiedente l’assegno, nonché la possibilità o meno “per ragioni oggettive” dello stesso di procurarseli, possono essere determinati come segue:

  1. il possesso di redditi di qualsiasi specie;
  2. il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza;
  3. le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
  4. la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Ovviamente, l’onere della prova di non disporre dei mezzi adeguati ovvero dell’impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive sulla base degli indici di cui sopra,  grava sull’ex coniuge che richiede l’assegno (fatta salva la prova contraria dell’altro ex coniuge).

In difetto di prova, sulla base di questo nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, l’ex coniuge richiedente non potrà vedersi riconosciuto il diritto all’assegno divorzile.

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