Decreto cura Italia: come funzioneranno i tribunali in questo periodo per il diritto di famiglia?
L’emergenza epidemiologica provocata dal Virus Covid-19 (o “CoronaVirus”) sta comportando problemi per tutti noi.
Ieri, 17 marzo 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18/2020 con cui sono state adottate le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Il Decreto, chiamato “Cura Italia, tra i molti provvedimenti assunti, ha previsto anche le “misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”.
In sintesi, questi sono i provvedimenti adottati per il comparto giustizia (art. 83 del DL 18/2020):
- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;
- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
- sono sospesi, sempre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2010, i termini stabiliti per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
La sospensione NON OPERA per le seguenti materie, sempre per il settore civile-diritto di famiglia:
- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.
Poiché i processi la cui celebrazione è consentita, si svolgono nei Tribunali, il Decreto Cura Italia prevede le misure necessarie per evitare ogni forma di assembramento e consentire a Giudici, Avvocati, Parti e personale ausiliario di operare in sicurezza.
Le udienze andranno scaglionate temporalmente e prenotate, sarà prevista la celebrazione a porte chiuse, saranno implementati i sistemi affinchè le udienze si possano tenere telematicamente.
Vi terremo costantemente aggiornati sui provvedimenti che via via saranno adottati per garantire il funzionamento della giustizia, noi avvocati ci siamo.