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Esiste ancora la separazione per colpa

Esiste ancora la “separazione per colpa”?

Nel linguaggio comune è ancora usuale sentire che la tal coppia si è separata “per colpa” del marito o della moglie in ragione di un tradimento o di “un abbandono del tetto coniugale”.

Dopo la riforma del diritto di famiglia operata dal legislatore nel 1975 non si parla più di “separazione per colpa” per il solo fatto che si siano verificati all’interno della coppia determinati fatti (tradimento da parte del marito o della moglie, volontario abbandono del coniuge, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi verso il coniuge, condanna penale superiore a cinque anni) per i quali la colpa della fine del matrimonio veniva addossata al coniuge “colpevole” come una sorta di sanzione per l’autore del fatto.

L’attuale art. 151, secondo comma, prevede che “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

Non si parla più di “colpa” ma di “addebito” della separazione in considerazione del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (obbligo reciproco di fedeltà, dovere di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia, dovere di coabitazione e di contribuzione ai bisogni della famiglia).

Quando uno dei coniugi richiede l’addebito della separazione all’altro, il Giudice deve accertare rigorosamente la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza e non vi è più l’automatismo tra il verificarsi del fatto e la pronuncia di “colpa” nei confronti di uno dei coniugi.

Non basta, infatti, la semplice violazione dei doveri nascenti dal matrimonio per far scattare in automatico l’addebito della separazione al coniuge che sia venuto meno rispetto ad essi.

In altre parole, nel caso di violazione del dovere di fedeltà o di abbandono della casa da parte di uno dei coniugi (per citare due casi assai frequenti nella pratica) non è così scontato che il Giudice pronunci la separazione con addebito alla parte che abbia tradito il coniuge o sia venuto meno al dovere di coabitazione.

Infatti il Giudice, prima di addebitare la separazione ad uno dei coniugi, è tenuto a verificare se tale violazione sia stata l’unica causa della separazione e abbia cagionato l’intollerabilità della convivenza e la cessazione della comunione materiale e morale tra i coniugi, ovvero se preesistesse una situazione di intollerabilità della convivenza tale per cui uno dei coniugi sia stato costretto ad andarsene dalla casa coniugale.

Nel caso di infedeltà vi sono state pronunce in cui è stata rigettata la domanda di addebito da parte del coniuge tradito poiché nel giudizio si è accertata la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, con un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui è risultata la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. 

Infine, si segnalano le conseguenze dell’addebito della separazione in capo a uno dei coniugi: condanna alle spese processuali sostenute dall’altro coniuge del giudizio, perdita del diritto all’assegno di mantenimento, perdita dei diritti successori e del diritto alla pensione di reversibilità.

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