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Spese ordinarie e straordinarie relative ai figli

Spese ordinarie e straordinarie relative ai figli

I genitori, dopo la separazione (conseguente a un matrimonio o ad un’unione di fatto) devono continuare a farsi carico degli oneri economici per il mantenimento dei figli. 

Nel provvedimento di separazione tra i coniugi in caso di coppia sposata o in quello con cui si assumono le disposizioni relative ai figli minori in caso di coppia di fatto, si prevede (o su accordo tra i genitori o a cura del giudice in mancanza di accordo) l’assegno di mantenimento per i figli a carico del genitore non convivente e si fornire la disciplina relativa alle cosiddette “spese straordinarie” sempre nell’interesse dei figli. In genere le spese straordinarie vengono suddivide al 50% tra i genitori, ma la percentuale può essere anche differente in ragione delle differenze dei redditi.

Ma cosa sono le “spese straordinarie” che esulano dal concetto di mantenimento? In mancanza di indicazioni legislative, è possibile dare una elencazione sulla base delle indicazioni giurisprudenziali.

Le spese ordinarie, comprese nell’assegno di mantenimento, sono quelle relative a vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (ad esempio antibiotici, antipiretici, medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista).

Le spese straordinarie, invece sono quelle che si rendono necessarie in particolari occasioni e sono state così esemplificate dalla giurisprudenza: spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all’istruzione (tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, ripetizioni per carenze scolastiche);  spese per la cultura e lo sport (corsi di lingue, corsi sportivi), spese per libri e strumenti di alto prezzo, o costi per viaggi all’estero per motivi di studio o di perfezionamento (cfr. Tribunale di Pisa, 20 febbraio 2010,  Cass. 12 dicembre 2003, n. 19040), costi di viaggio per gli studenti fuori sede,  spese per l’acquisto di un personal computer (cfr. Tribunale di Modena 1° dicembre 2005, n. 2051, Tribunale di Lamezia Terme 10 maggio 2004), spese per cure odontoiatriche, per l’acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico.  La giurisprudenza non è univoca sulla qualificazione di spesa ordinaria o straordinaria in relazione alla mensa scolastica.

In ogni caso è bene che i genitori separandi nell’accordo di separazione (o anche in sede di separazione giudiziale) indichino con la maggiore precisione possibile cosa si intenda compreso nell’assegno di mantenimento, cosa debba esser considerato spesa straordinari e che prevedano di accordarsi prima del sostenimento di dette spese al fine di evitare future liti e fraintendimenti.

In caso di disaccordo sulle spese da sostenere nell’interesse dei figli ciascuno dei genitori può ricorrere al Giudice per ottenere il pagamento delle spese straordinarie che si assumono effettuate nell’interesse dei figli.

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