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Cosa fare quando uno dei genitori separati ostacola l’altro genitore nella frequentazione dei figli?

Cosa fare quando uno dei genitori separati ostacola l’altro genitore nella frequentazione dei figli?

Uno dei motivi per i quali le coppie separate o divorziate entrano spesso in conflitto è la gestione dei figli. La legge italiana prevede  il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, anche nel caso in cui i due si separino, nonché il diritto a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (art.337-ter c.c.).

Spesso non è facile per i genitori separati gestire in accordo tra di loro l’educazione e i bisogni affettivi dei figli una volta avvenuta la separazione.

Dopo la separazione (tanto nel caso di genitori sposati quanto nel caso di coppie di fatto) i giudici applicano – in ossequio alla L. 54/2006 – di regola l’affidamento condiviso dei figli minori prevedendone il collocamento abitativo presso uno dei due. L’affidamento condiviso impone ai genitori separati di concordare tra di loro l’indirizzo educativo da fornire ai figli, le eventuali cure mediche da somministrare in caso di necessità, le scelte scolastiche e quelle relative allo svago.

Al genitore non collocatario e, quindi, non convivente con i figli viene riconosciuto il diritto di vederli e visitarli per un certo numero di giorni a settimana, a fine settimana alternati e durante una parte delle vacanze.  Il genitore collocatario ha il dovere di favorire il rapporto con il genitore che non vive stabilmente con i figli e a non frapporvi ostacoli ingiustificati (ad esempio invitando l’altro genitore a non andare a prendere i figli nei giorni convenuti in modo ripetuto accampando ragion non plausibili o no permettendo i contatti telefonici tra genitore e figli).

Il genitore non collocatario ha, a sua volta, il dovere di rispettare quanto stabilito nel provvedimento del giudice in ordine al diritto di visita e alla corresponsione dell’assegno di mantenimento. Ciascun genitore deve astenersi dal denigrare l’altro in presenza dei figli e deve evitare comportamenti atti a sminuire la figura dell’altro genitore.

In altre parole i figli non devono essere influenzati psicologicamente (né dal genitore collocatario né dai nonni, zii e dalla cerchia familiare in generale, in modo che in loro possano nascere sentimenti negativi verso il genitore non convivente) affinchè venga garantito al minore il diritto di crescere con un sereno apporto educativo e affettivo da parte di entrambi i genitori.

Nel caso in cui uno dei due genitori venisse meno ai doveri di cui si è parlato sopra, l’altro genitore può adire le competenti autorità affinchè vengano assunti gli opportuni provvedimenti.

Uno degli strumenti offerto dall’ordinamento in caso di inadempienze e disaccordo tra i genitori è la proposizione di un ricorso al tribunale competente secondo quanto previsto dall’art. 709 ter C.p.c.

Il giudice qualora riscontri che vi siano stati gravi inadempienze, siano stati posti in essere atti che arrechino pregiudizio ai minori o frapposti ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento può: (i) modificare i provvedimenti già assunti relativamente ai figli; (ii) ammonire il genitore inadempiente (iii) condannare uno dei genitori a risarcire il danno subito dal minore o dall’altro genitore e, infine condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 a un massimo di Euro 5000,00.  

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