FINO A CHE ETA’ DEVONO ESSER MANTENUTI I FIGLI?
Il diritto dei figli ad esser mantenuti dai genitori è stabilito in primis dalla Costituzione (art. 30) e poi dal Codice Civile (art. 147 C.C., art. 315 bis e 316 bis).
Questo a prescindere dal fatto che i genitori siano sposati, abbiano un rapporto di convivenza o siano separati.
A fronte dei diritti, i figli hanno anche dei doveri.
Di seguito stiliamo uno schema dei doveri dei genitori ricavabili dagli articoli sopra citati:
- i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- i genitori devono contribuire al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
I figli, di contro, devono rispettare i genitori e devono contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convivono con essa.
Ciò posto, fino a quando i figli devono essere mantenuti dalla famiglia di origine?
Il Codice Civile, all’art. 337-septies (riferendosi ai casi di mantenimento dei figli in caso di separazione) prevede il versamento di un assegno ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Stando a quanto dice il Codice, i genitori potrebbero trovarsi a dover mantenere anche figli di 30/40 anni che non lavorino o che non abbiano un lavoro tale da consentire loro una piena indipendenza economica (ad esempio: pagarsi una casa propria, vitto, trasporti).
Ma qual è il criterio in base al quale si determina il diritto al mantenimento?
La giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito ha stabilito i seguenti criteri per determinare quando i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento:
- mentre seguono, con profitto, il corso di studi prescelto e i successivi corsi di specializzazione e tirocini necessari per lo svolgimento della professione prescelta (Cassazione sent. 20 agosto 2014, n. 18076);
- se svolgono un lavoro precario e limitato nel tempo (Cassazione sent. n. 8277/2009);
- se svolgono lavori non qualificati rispetto al titolo di studio conseguito in attesa di reperire un impiego correlato agli studi;
- se i figli sono affetti da un handicap grave.
C’è poi la questione del limite temporale del diritto al mantenimento dei figli. Sul punto i giudici hanno dettato i seguenti criteri:
- il diritto al mantenimento viene meno se il figlio tiene un comportamento di colpevole negligenza nel portare avanti gli studi intrapresi;
- parimenti, il diritto al mantenimento può venir meno in caso di completo disinteresse nella ricerca di un posto di lavoro;
- il Tribunale di Milano, sezione IX civile, con ordinanza del 29 marzo 2016, ha addirittura suggerito una soglia di età oltre la quale il figlio perde il diritto al mantenimento: 34 anni dato che, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento.
La Corte di Cassazione (sentenze n. 12477/2004 e 4108/1993) ha, infine, dato un criterio piuttosto “duro” per valutare se il figlio maggiorenne possa vantare o meno il diritto al mantenimento: “ la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch’essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com’è stato evidenziato in dottrina, in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani“.