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SONO CONSENTITI I PATTI PREMATRIMONIALI IN ITALIA?

SONO CONSENTITI I PATTI PREMATRIMONIALI IN ITALIA?

I patti prematrimoniali sono accordi molto diffusi nei paesi anglosassoni.

I nubendi, ancor prima che sorgano possibili contrasti, regolano in via preliminare e contrattuale le conseguenze di un’eventuale rottura del matrimonio oppure per stabilire le modalità della vita matrimoniale o forme di risarcimento per comportamenti assunti durante il matrimonio.

In genere i prenuptial agreements regolano la proprietà dei beni, la modifica o l’eliminazione del diritto al mantenimento post matrimoniali e, in genere, proteggono la parte più abbiente e la tutelano nei confronti di matrimoni di interesse.

Meghan e Harry e, prima di loro, Kate e William, diedero la notizia di aver rifiutato di stipulare patti prematrimoniali, dichiarando la fiducia nel reciproco amore eterno che noi, di cuore, auguriamo loro.

Ma com’è la situazione in Italia?

La giurisprudenza ha sempre dichiarato la nullità di ogni accordo che, violando l’art. 160 c.c. e il principio di indisponibilità dei diritti e degli obblighi aventi la loro fonte nel matrimonio, aveva per questo motivo causa illecita: tale illiceità era riscontrabile nel fatto che attraverso questi patti si poteva impedire la libera disponibilità dello status di coniuge (ad esempio con una clausola che prevedeva una grave sanzione economica in caso di richiesta di divorzio, coartando la libertà del coniuge di divorziare) oppure se stipulati al fine di concordare preventivamente l’assegno divorzile, rischiavano di vanificarne la funzione assistenziale.

La posizione giurisprudenziale, pertanto, circoscrive il perimetro della sanzione di nullità ad ogni contratto che predetermini spostamenti patrimoniali in funzione della futura ed eventuale separazione, e che da essa trovino esclusiva ragione giustificatrice.

Un’apertura si è avuta con la sentenza della Cassazione civile, sez. I, 21 dicembre 2012, n. 23713, con cui i giudici hanno ammesso la validità di una clausola contenuta in una scrittura privata stipulata tra i coniugi prima del matrimonio ai sensi della quale «in caso di fallimento del matrimonio (separazione o divorzio) la moglie cederà al marito un immobile di sua proprietà, quale indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per la ristrutturazione di altro immobile, pure di sua proprietà, da adibirsi a casa coniugale; a saldo, comunque, il marito trasferirà alla moglie un titolo BOT di lire 20.000.000».

La Corte di Cassazione ha stabilito che questo tipo di clausola è valida con i seguenti argomenti:

  • gli «accordi» che intendono «regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti», sono destinati ad essere colpiti da nullità, in quanto il fallimento del matrimonio costituisce una causa genetica dell’accordo e, quindi, mirano a disporre dello status di coniuge e sono finalizzati a disporre dell’assegno divorzile o di mantenimento;
  • i «contratti» caratterizzati «da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali», in cui la crisi del rapporto viene in considerazione alla stregua di una condizione e da ritenersi invece, validi: il fallimento del matrimonio è una mero evento condizionale ed il contratto è retto da un’autonoma causa costituita dallo scambio di prestazioni proporzionali tra loro.

Sono quindi validi ed efficaci quegli accordi tra i coniugi che non realizzano possibili arricchimenti o impoverimenti in quanto caratterizzati da una proporzionalità tra prestazioni e controprestazioni. Con il matrimonio questa reciprocità di dare ed avere tra i coniugi, può rimanere quiescente, ma può legittimamente tornare a galla con il fallimento del matrimonio e con il conseguente venir meno dei diritti e doveri coniugali.

In ogni caso, occorre prestare attenzione quando si ha intenzione di stilare un patto prematrimoniale e rivolgersi a un avvocato esperto per non incorrere nella sanzione di nullità dello stesso.

Il nostro legislatore si sta interessando della tematica dei patti prematrimoniali e lo scorso anno, il 28 febbraio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato un importante disegno di legge con delega al Governo per la revisione del Codice civile ed avente ad oggetto, tra le altre cose, i patti prematrimoniali che verrebbero disciplinati dall’art. 162 bis del Codice Civile:

“Art. 162-bis c.c. – Accordi prematrimoniali.

I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, con la stessa forma prevista nell’art. 162, convenzioni volte a disciplinare i rapporti dipendenti dall’eventuale separazione personale e dall’eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le convenzioni riguardanti i figli minori o economicamente non autosufficienti devono essere preventivamente autorizzate dal Giudice. In tali convenzioni un coniuge può attribuire all’altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili con il vincolo di destinare, ai sensi dell”art. 2645 ter, i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica degli stessi. In ogni caso ciascun coniuge non può attribuire all’altro più di metà del proprio patrimonio.

Tali convenzioni possono anche contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro, salvo il diritto agli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c. e segg. e salvo il disposto di cui all’art. 143 c.c. Nelle convenzioni un coniuge può anche trasferire all’altro coniuge o ad un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli portatori di handicap per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità a causa dell’ handicap.

Le parti possono stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con la convenzione. In tali convenzioni, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in tema di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, salvi i diritti degli altri legittimari. Alla modificazione delle convenzioni di cui ai commi precedenti si procede con la stessa forma prevista al primo comma. Le convenzioni di cui innanzi possono essere stipulate dai coniugi anche durante il matrimonio sino alla presentazione del ricorso di separazione personale. I ricorsi di separazione personale e di divorzio devono contenere il riferimento alle convenzioni innanzi previste. Per l’opponibilità ai terzi delle convenzioni di cui sopra si applica l’ultimo comma dell’art. 162”.

Seguiremo con attenzione lo sviluppo del Disegno di Legge consultabile, per chi fosse interessato, al seguente link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00529584.pdf

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