I BAMBINI POSSONO ESSERE ASCOLTATI DAI GIUDICI NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA?
Frequentemente i clienti che si rivolgono a noi per procedimenti di separazione o per la regolamentazione dell’affidamento dei figli minori (nel caso in cui la coppia non sia sposata) ci chiedono di far in modo che il Giudice ascolti i figli come “testimoni” della colpa dell’altro genitore nell’aver fatto naufragare la famiglia e per far sapere al Tribunale con quale genitore desiderano vivere i bambini.
Dobbiamo sistematicamente frenare i nostri clienti appena fanno questo tipo di richieste, in genere corredate da un certo livore nei confronti del coniuge da cui desiderano separarsi.
Innanzitutto, pensare di portare bambini che magari vanno alle elementari o poco più grandi nelle aule di un tribunale può non rappresentare un’esperienza piacevole. Anzi, potrebbe essere proprio un momento traumatico.
Poi, l’ascolto del minore da parte dei Giudici è regolato da precise norme di legge.
Per prima cosa ci sono le convenzioni internazionali a cui l’Italia aderisce:
- l’art. 12 della Convenzione di New York richiede agli Stati aderenti di garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa e che la sua opinione sia presa in considerazione, tenuto conto del suo grado di maturità (principio ripreso dall’art. 315 bis del nostro Codice Civile).
- L’art. 6 della Convenzione di Strasburgo prevede che l’autorità giudiziaria chiamata ad assumere decisioni relative a minori può ascoltare il minore, quando questi abbia una sufficiente capacità di discernimento e l’audizione non sia di pregiudizio all’interesse del minore.
Le norme nazionali relative all’ascolto del minore in determinati procedimenti che li riguardano sono contenute nel Codice Civile. Vediamo alcuni casi in cui i minori possono essere ascoltati:
- L’art. 250 C.c. prevede che il minore che abbia compiuto almeno 12 anni, o infradodicenne ma dotato di discernimento, sia sentito nei giudizi concernenti il suo riconoscimento (si tratta di una casistica relativa ai figli nati fuori dal matrimonio);
- L’art. 252 C.C. consente l’ascolto del minore che abbia compiuto almeno 12 anni, o infradodicenne ma dotato di discernimento in caso di disaccordo tra i genitori o in caso di mancato consenso degli altri figli conviventi in caso di affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio e inserimento nella famiglia del genitore affidatario;
- sempre in tema di figli nati fuori dal matrimonio, l’art. 261 C.C., prevede l’audizione del minore che abbia compiuto almeno 12 anni, o infradodicenne ma dotato di discernimento, nel caso in cui vi sia da decidere l’attribuzione del cognome del genitore a cui è richiesto il riconoscimento;
- ma gli articoli cui si riferiscono i nostri clienti, quando vogliono che i figli siano ascoltati dal Giudice, sono i seguenti:
- 336-bis C.c.: “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari [omissis]”;
- 337-octies C.c.: “Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337 ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo”.
Precisiamo quanto diciamo sempre ai nostri clienti: i figli minori non vengono sentiti per dimostrare di chi sia la colpa della fine del matrimonio o se preferiscono la mamma o il papà.
Il Giudice dispone l’ascolto dei minori in casi veramente gravi e spesso si avvale di consulenti tecnici di ufficio (psicologi infantili, neuropsichiatri infantili e altri professionisti tecnicamente preparati a comprendere i minori) i quali operano in ambienti protetti e non direttamente nelle aule di giustizia, dato che un minore potrebbe anche essere traumatizzato da questo tipo di esperienza.
Spesso i Giudici si avvalgono dei servizi sociali che possono anche fare un rapporto sulla situazione ambientale/abitativa dei minori, oltre che procedere all’osservazione dei rapporti familiari oltre al nucleo che si è direttamente rivolto al Giudice.
Insomma, l’audizione dei minori è una cosa molto delicata e deve essere fatta in modo da proteggere quanto più possibile il fanciullo.
Per ulteriori informazioni su queste casistiche, non esitate a contattarci.