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SI POSSONO PRODURRE I MESSAGGI (SMS, WHATSAPP, MESSENGER E ALTRE APPLICAZIONI) NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE PER PROVARE L’INFEDELTA’?

E’ consuetudine scambiarsi messaggi di testo per comunicare con gli amici, la famiglia, i figli e i colleghi di lavoro più volte al giorni per salutarsi, sapere come va o per prendere appuntamenti e scambiare dati e documenti professionali.

Nei rapporti sentimentali, a partire anche dai preadolescenti (!), l’uso dei sistemi di messaggistica istantanea è il mezzo preferito per lo scambio di romantiche effusioni, mediante testo, messaggi vocali, emoticon, immagini varie.

Una categoria che fa grande uso di messaggi di testo sono gli amanti che nell’ambito delle relazioni extraconiugali si scambiano parole d’amore, fissano i loro appuntamenti clandestini, salvo poi pentirsene quando il coniuge mette mano al telefono del sospetto fedifrago e scopre le prove del tradimento.

Molto spesso arrivano nel nostro studio legale mogli o mariti molto arrabbiati per aver scoperto il tradimento del coniuge proprio mediante la lettura dei messaggi sul cellulare del marito o moglie.

E poiché la violazione del dovere di fedeltà, motivo di addebito della colpa di una separazione, deve essere provata, ci chiedono spesso se sia possibile produrre nel giudizio di separazione lo screen shot contenente il testo dei messaggi che il “fedifrago” si scambiava con l’amante.

Allora, partiamo dal presupposto che i messaggi sono una forma di corrispondenza e che violare la corrispondenza diretta ad altri integra un reato.

L’art. 616 del C.p. prevede che: “Chiunque prende cognizione  del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro”.

Ma, l’art. 616 C.p., al secondo comma, prescrive che: “Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni

La legge, quindi, punisce diverse condotte:

  • prendere cognizione della corrispondenza chiusa a lui non diretta;
  • sottrarre la corrispondenza e farla vedere ad altri o distruggerla;
  • rivelare il contenuto della corrispondenza a terzi senza giusta causa.

Quindi, con una giusta causa, potrebbe essere possibile rivelare il contenuto della corrispondenza a terzi, ad esempio al proprio avvocato, per fargli valutare se vi siano o meno gli estremi per la richiesta di addebito della separazione per colpa.

Altro discorso è la liceità o meno e, soprattutto, l’ammissibilità della produzione dei messaggi di testo nel giudizio civile di separazione.

Negli ultimi tempi i giudici, tanto di merito che di legittimità, hanno ritenuto prova sufficiente dell’infedeltà la produzione dei messaggi scambiati tra il coniuge infedele e l’amante (da ultimo Corte di Cassazione, sentenza  n. 5510 del 6 marzo 2017).

E’ accaduto che coloro i cui messaggi venivano prodotti in giudizio abbiano sostenuto che i messaggi prodotti in giudizio fossero inutilizzabili in quanto acquisiti in “violazione della privacy”.

Sul punto i giudici del Tribunale di Roma (sentenza del 30 marzo 2016) hanno stabilito che in un contesto di coabitazione e di condivisione di spazi e strumenti di uso comune quale quello familiare, la possibilità di entrare in contatto con i dati personali del coniuge sia evenienza non infrequente, che non si traduce necessariamente in una illecita acquisizione dei dati […]. In un simile contesto non può ritenersi illecita la scoperta casuale del contenuto di messaggi, per quanto personali, facilmente leggibili su di un telefono lasciato incustodito in uno spazio comune dell’abitazione familiare.

In sintesi: se il coniuge proprietario del telefono lo dimentica a casa, o lo lascia incustodito mentre sta facendo altro in casa, e l’altro coniuge

  • scopre un messaggio in arrivo dal presunto amante,
  • ha conferma di tradimento scorrendo la chat,
  • acquisisce uno screen shot
  • e poi lo produce in giudizio,

non incorre in particolari rischi di vedersi respinta l’acquisizione della prova e di vedersi contestare il reato di cui all’art. 616 C.p.

Il coniuge che, sospettando il tradimento da parte del marito o della moglie, acquisisce  i testi delle chat con l’amante mediante sistemi idonei ad eludere password e altri sistemi posti dal proprietario del device, qualche problema lo può avere e, ad esempio:

  • penalmente, proprio perché la corrispondenza è stata acquista come se fosse “chiusa” (art. 616 C.p.;
  • il Giudice civile, investito del giudizio di separazione dei coniugi con addebito per colpa al fedifrago, può anche non ammettere la prova procurata in modo illecito;

In alcuni casi tuttavia il Giudice della separazione può ammettere le chat acquisite in modo illecito come prova della violazione del dovere di fedeltà nel caso in cui chi le allega nel giudizio dimostri che era l’unico sistema per provare l’infedeltà e, quindi, far valere un suo diritto.

Tra l’altro, l’ammissione nel giudizio civile della chat “carpita” illecitamente può anche servire per ottenere il riconoscimento da parte del Giudice Penale della “giusta causa” prevista dal secondo comma dell’art. 616 C.p. come scriminante del reato di rivelazione del contenuto dell’altrui corrispondenza.

Se vi trovate nella situazione di avere dei dubbi circa l’utilizzabilità in un giudizio di separazione dei messaggi che il vostro coniuge riceve da un presunto amante non esitate a contattarci. 

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