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La revoca o diminuzione

La revoca o diminuzione dell’assegno di mantenimento dei figli non comporta automaticamente l’aumento dell’eventuale assegno per il mantenimento del coniuge più debole economicamente

Le condizioni di separazione e divorzio sono sempre modificabili se sopraggiungono circostanze nuove rispetto a quelle esistenti al momento in cui sono state decise (o dalle parti nell’ambito di una separazione consensuale o di un divorzio congiunto o dal giudice nell’ambito di una separazione giudiziale o di un divorzio contenzioso).

Nell’ambito dell’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, il tipico esempio di casistica che legittima una modifica delle condizioni di separazione o divorzio si verifica quando uno dei figli inizia a lavorare e ad essere economicamente autosufficiente. In questo caso il genitore onerato di provvedere al suo mantenimento potrà chiedere al Giudice, tramite il proprio avvocato di fiducia, una modifica delle condizioni di separazione o di divorzio volte alla riduzione o eliminazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio che ha iniziato a percepire un proprio reddito. Un altro caso tipico di richiesta modifica delle condizioni di separazione o divorzio si verifica quando cambia la posizione economica di uno coniugi: quando muta sensibilmente la disponibilità economica di uno dei coniugi è possibile richiedere una modifica delle condizioni di separazione o divorzio, domandando, ad esempio, un aumento dell’importo dell’assegno di  mantenimento a favore dell’altro coniuge.

Tuttavia, non può essere accolta la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento come ha specificato la Corte di Cassazione quando l’aumento della disponibilità economica di uno dei genitori deriva da una riduzione o revoca dell’assegno di mantenimento di uno dei figli.

Infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19746 depositata il giorno 9 agosto 2017, a fronte di una richiesta della moglie di aumento dell’assegno di mantenimento per sé, alla luce dell’aumento della disponibilità economica del marito per effetto della revoca dell’assegno a favore del figlio ormai diventato autonomo, ha rigettato la richiesta di aumento, precisando che le obbligazioni verso i figli e quelle verso la moglie operano su due piani differenti e non può la caduta o la riduzione delle prime andare automaticamente a favore delle altre. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, nel caso in cui uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell’altro coniuge e dei figli, qualora uno dei figli beneficiari raggiunga l’indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell’assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sé l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico.

Se necessiti di richiedere una modifica delle condizioni di separazione o divorzio, contatta uno dei nostri avvocati specializzati in separazioni e divorzi.

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