Il gratuito patrocinio nelle separazioni e nei divorzi
Molti non sanno che le persone in difficoltà economica che necessitano di assistenza legale nei procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, procedure di affido e mantenimento di figli minori (in caso di coppie non sposate) possono usufruire del beneficio del gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello Stato. In sostanza, il beneficio del gratuito patrocinio fa in modo che i compensi professionali dell’avvocato scelto dalla persona in questione tra gli avvocati iscritti in apposite liste consultabili presso lo sportello del gratuito patrocinio degli ordini degli avvocati siano pagati dallo Stato.
Vediamo dunque in presenza di quali requisiti può essere richiesto il gratuito patrocinio.
Il requisito imprescindibile per poter presentare un’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è aver avuto un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione che non superi l’importo di € 11.746 (importo aggiornato al 2021). Si deve tenere conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva. Per poter essere ammessi al gratuito patrocinio il reddito limite sopra indicato (€ 11.746) è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ogni componente della famiglia risultante dallo stato di famiglia, compreso ovviamente il reddito del soggetto richiedente. Nel caso, tuttavia, di procedimenti di separazione o divorzio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, procedure di affido e mantenimento di figli minori (per le coppie non sposate) il reddito della persona contro cui si agisce non si cumula con il reddito del soggetto che presenta la domanda.
A titolo esemplificativo, se la moglie ha percepito un reddito di € 8.000,00 e il marito ha percepito un reddito pari ad € 30.000,00, la moglie, non superando il reddito di € 11.528,41, può richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di separazione o divorzio. Se, però, all’interno del nucleo famigliare c’è anche un figlio che a sua volta lavora e ha percepito il reddito di € 6.000,00, la moglie non potrà richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio, poiché il suo reddito di € 8.000,00 si andrebbe a cumulare al reddito percepito dal figlio pari ad € 6.000,00 e, pertanto, il reddito complessivo del nucleo famigliare, pur escludendo il reddito del marito contro cui la moglie andrebbe ad agire, sarebbe pari ad € 14.000,00 e andrebbe quindi a superare la soglia di € 11.528,41. Il cumulo dei redditi dei componenti della famiglia vale anche se il figlio, come spesso accade, pur lavorando, non contribuisce alle spese famigliari.
Gli avvocati Silvia Comelli e Barbara Crivellaro sono iscritte nelle liste del gratuito patrocinio presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. Possono esercitare presso qualsiasi tribunale in regime di gratuito patrocinio e sono a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio.