Le linee guida delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti del Tribunale di Milano
In presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nelle condizioni di separazione, divorzio o nell’ambito di procedimenti di affidamento di figli di genitori non sposati, viene normalmente stabilito che, al di là dell’importo mensile fisso versato da uno dei genitori a titolo di contributo al mantenimento dei figli, le spese straordinarie (a titolo esemplificativo, rette scolastiche; visite mediche; attività sportive; gite scolastiche) relative ai figli siano divise tra i genitori, normalmente in misura del 50% ciascuno.
Spesso tuttavia la locuzione “spese straordinarie” ha dato luogo a interpretazioni contrastanti e ad aspri conflitti tra gli ex coniugi, i quali spesso hanno adito il tribunale per accertare se una determinata spesa rientrasse o meno nella quota mensile di mantenimento ovvero rientrasse nelle spese straordinarie extra mantenimento da dividere al 50%.
Si è formata così una cospicua casistica giurisprudenziale che ha stabilito quali spese fossero ordinarie (e quindi rientrassero nella quota fissa mensile di mantenimento) e quali invece fossero straordinarie.
Il passo successivo si è verificato quando alcuni Tribunali, in linea con i propri orientamenti giurisprudenziali, si sono dotati di protocolli volti a fornire una chiara elencazione delle spese ordinarie comprese nell’assegno di mantenimento mensile e delle spese straordinarie extra assegno, da dividere tra i genitori, al fine di limitare la conflittualità genitoriale su una questione che dà spesso luogo importanti discussioni. Basti citare il Protocollo del Tribunale di Torino, il Protocollo del Tribunale di Firenze e, giusto per rimanere in Lombardia, il protocollo del Tribunale di Varese, del Tribunale di Pavia e del Tribunale di Bergamo.
Il giorno 14 novembre 2017 anche il Tribunale di Milano si è dotato di un proprio protocollo (denominato “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”) approvato dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell’Ordine di Milano e dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Il Protocollo di Milano, dunque, qualifica le spese straordinarie extra assegno come segue, dividendo le spese che necessitano il preventivo accordo di entrambi genitori da quelle che invece non necessitano il preventivo accordo e pertanto dovranno essere comunque rimborsate:
– Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
– Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
– Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico;
– Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) Centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
– Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza genitori; g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il Protocollo di Milano precisa, altresì, quanto alle spese straordinarie da concordare, che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
E’ infine previsto che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di ricezione) all’altro genitore la documentazione provante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.