NUOVI CRITERI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE
Per molto tempo l’assegno divorzile, previsto dall’art. 5 della L. 898/1970 è stato concesso al coniuge economicamente più debole in misura tale da garantirgli lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
Dopo decenni, questo granitico orientamento, è stato messo in discussione dalla Corte di Cassazione (Sezione Prima) che con sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, ha stabilito che:
- l’assegno divorzile non ha più la funzione di consentire al coniuge percipiente di mantenere lo stesso tenore di vita del matrimonio ma solo di garantirli l’indipendenza economica e a condizione che l’avente diritto non abbia mezzi autonomi di sostentamento;
- se, invece, il richiedente ha un lavoro e delle risorse economiche (immobili, investimenti ecc.) che gli consentano di sostentarsi adeguatamente (anche se con un tenore di vita inferiore rispetto a quello goduto durante il matrimonio) non va riconosciuto il diritto all’assegno divorzile.
Sulla sentenza del 2017 in tema di assegno divorzile si veda il nostro precedente articolo: http://www.affidamentofigliconviventi.com/index.php/it/approfondimenti/item/32-assegno-divorzile-addio-al-tenore-di-vita-goduto-in-costanza-di-matrimonio.
I criteri suggeriti dalla sentenza della Sezione Prima del 2017 sono apparsi agli operatori del diritto un po’ troppo rigidi e restrittivi e, quindi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018) è intervenuta sul punto mitigando i principi espressi dalla Sezione Prima.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel luglio 2018) ha previsto che “per l’assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che tenga conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali” e dia “particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all’età”.
Sinteticamente schematizziamo di seguito come, secondo la sentenza del luglio 2018, si stabilisce se vi sia diritto all’assegno divorzile e a quanto quest’ultimo debba ammontare.
Il diritto all’assegno di mantenimento sorge quando:
- Il richiedente non abbia mezzi economici idonei a mantenersi da solo e sia nell’impossibilità oggettiva di procurarseli da solo in ragione delle proprie condizioni fisiche, dell’età e del tempo decorso dall’ultima esperienza lavorativa;
- vi sia una grande disparità economica tra i coniugi divorziandi;
- se la differenza di disponibilità economiche sia dovuta a scelte condivise tra i coniugi (ad esempio se la moglie non ha lavorato per dedicarsi ai figli e alla casa in accordo col marito e ha dovuto rinunciare alla propria vita professionale mentre l’altro coniuge ha lavorato).
L’ammontare dell’assegno divorzile deve avere le seguenti caratteristiche:
- l’assegno va commisurato alla effettiva capacità economica del coniuge obbligato a versarlo;
- si dovrà poi tener conto del contributo dato dal coniuge che lo percepisce alla formazione del patrimonio familiare (indipendentemente dal fatto che abbia svolto o meno attività lavorativa);
- l’assegno divorzile deve consentire al coniuge che lo percepisce un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa, indipendentemente dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ovviamente ogni caso ha le sue specificità. Quindi se stai per affrontare un divorzio e hai necessità di un chiarimento in tema di assegno divorzile contatta un avvocato del nostro studio.