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Separazioni e divorzi internazionali: qual è il giudice competente?

Separazioni e divorzi internazionali: qual è il giudice competente?

Sempre più frequentemente gli avvocati dello studio si trovano ad affrontare separazioni e divorzi internazionali tra soggetti aventi diverse nazionalità e residenze diverse.  In questi casi è fondamentale affidarsi a un avvocato divorzista esperto in quanto la situazione può essere complicata ed è necessario individuare prima di tutto il giudice  competente e poi, una volta individuato il giudice competente, la legge applicabile al caso concreto.

Nella Comunità Europea si applica il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

COMPETENZA PER LE SEPARAZIONI E I DIVORZI INTERNAZIONALI

L’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio i tribunali dello Stato membro:

  1. a) nel cui territorio si trova:

– la residenza abituale dei coniugi, o

– l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

– la residenza abituale del coniuge convenuto, o

– in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

– la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

– la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;

  1. b) di cui i due coniugi sono cittadini.

L’articolo 3 quindi indica una serie di criteri per individuare il Giudice competente a decidere le cause di separazione e divorzio.

COMPETENZA PER LE DOMANDE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Attenzione però. Se i coniugi che intendono separarsi o divorziare hanno dei figli minorenni, non è detto che i tribunali che hanno la giurisdizione sulla domanda di separazione e divorzio abbiano la competenza anche a decidere in merito a domande che attengono alla responsabilità genitoriale (istituto che una volta veniva chiamato “patria potestà” e che attiene ai diritti ed ai doveri dei genitori verso i figli).

Infatti, l’articolo 8 sempre del Regolamento (CE) n. 2201/2003 attribuisce, per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro dove il minore risiede abitualmente.

Ciò significa che sono solo i tribunali dove il figlio minore risiede abitualmente che possono decidere domande relative alla responsabilità genitoriale, anche se si tratta di tribunali che non sono competenti a decidere della separazione o del divorzio.

Da ciò deriva che quando il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento di separazione o divorzio è necessario scindere i due giudizi (separazione o divorzio e procedimento avente ad oggetto la responsabilità genitoriale) e sottrarre al giudice adito per la separazione o per il divorzio la competenza a conoscere le domande riguardanti la responsabilità genitoriale, se la competenza non è stata accettata dal coniuge convenuto, a favore del giudice dello Stato dove il minore ha la propria residenza abituale.

QUAL E’ LA COMPETENZA PER LE DOMANDE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI?

Abbiamo visto che la competenza a decidere per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore appartiene  ai tribunali dello Stato membro dove il minore risiede abitualmente.

Poiché il Regolamento 1201/2003 trova applicazione solo con riferimento alle domande relative alla responsabilità genitoriale, in caso di controversie relative al mantenimento dei figli minori, qual è il giudice competente?

Per rispondere alla domanda è intervenuta la giurisprudenza (Corte di Cassazione, sezioni Unite Civili, ordinanza 26 gennaio – 5 febbraio 2016, n. 2276, Corte di Giustizia Ue, ordinanza 16 luglio 2015), la quale ha precisato che, nonostante la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore non è compresa nell’ambito di applicazione del Regolamento 1201/2003, poiché si tratta di una domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale è competente il giudice dello stato membro dove il minore risiede abitualmente. Ciò in base a quanto disposto  dall’ art. 3 lettera d) del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Se ti trovi in una situazione analoga a quella sopra descritta e hai necessità di iniziare una procedura di separazione o divorzio internazionale, contatta i nostri avvocati matrimonialisti esperti  per trovare una soluzione e per individuare subito qual è il tribunale competente a decidere sulla tua separazione o sul tuo divorzio.

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