CHE COSA PREVEDE IL DISEGNO DI LEGGE “PILLON”?
Negli ultimi tempi si è sentito molto parlare via radio, televisione e web (soprattutto in occasioni di alcune contestazioni nelle piazze italiane) del cosiddetto disegno di legge Pillon dal nome di uno dei senatori che hanno avuto l’iniziativa legislativa in tema di diritto di famiglia.
Vediamo, in sintesi, alcune delle novità proposte dal disegno di legge PILLON (di seguito “DDL Pillon”), che giova sottolineare, non è attualmente in vigore essendo solo, allo stato attuale, una proposta di legge.
1) Diritto del minore di trascorrere con i genitori tempi paritetici ed equipollenti
La maggiore novità del DDL Pillon riguarda il diritto del minore di trascorrere tempi uguali con ciascun genitore:
- “qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compreso i pernottamenti, con ciascuno dei genitori”;
- “salvo diverso accordo tra le parti, ai figli minori dovrà essere garantita la permanenza di non meno di dodici giorni al mese (compresi i pernottamenti, presso il padre o presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico – fisica del minore in caso di: 1) violenza; 2) abuso sessuale; 3) trascuratezza; 4) indisponibilità di un genitore; 5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore”.
In altre parole, è previsto che il figlio trascorra metà mese dal padre e metà mese dalla madre.
Pur animato dalle migliori intenzioni, il legislatore tuttavia non ha tenuto conto della casistica che frequentemente si verifica nelle separazioni, a titolo esemplificativo:
- Molto spesso il rapporto che il figlio ha con ciascuno dei genitori è differente: capita che (soprattutto quando i bambini sono piccoli) trascorrano più tempo con la madre che con il padre e, pertanto, prevedere improvvisamente (in un momento traumatico per tutta la famiglia, ovvero la separazione) tempi paritetici con entrambi i genitori non pare rispondere all’interesse del minore. Sembra più un dovere del minore che non un suo diritto.
- Frequentemente uno dei due genitori, perlopiù il padre, è maggiormente impegnato col lavoro dell’altro (anche con frequenti trasferte) e, pertanto, è meno disponibile a occuparsi per più tempo dei figli.
- C’è anche da considerare l’ipotesi che uno dei genitori, dopo la separazione, possa ad andare a vivere in un altro quartiere o in un’altra città e, quindi, distante dal luogo in cui si trova il tessuto sociale (scuola, centri sportivi, oratorio ecc. ecc.) e amicale dei minori con ogni difficoltà da parte loro di frequentare la scuola, gli amici, i corsi sportivi e attendere alle normali occupazioni della loro vita quotidiana.
- Altro fattore non trascurabile è che, molto frequentemente, il genitore che lascia la casa coniugale se ne può permettere una più piccola dove molto spesso non può essere ricavato uno spazio apposito in cui i figli possano giocare, studiare e dormire. L’inadeguatezza degli spazi rientra tra le eccezioni previste dal legislatore ai tempi paritetici che il minore ha diritto di godere presso ciascun genitore.
2) Scomparsa dell’assegnazione della casa coniugale al genitore presso cui sono collocati i figli
Il principio vigente in tema di casa coniugale o familiare prevede che la casa famigliare sia assegnata al genitore presso cui vengono collocati prevalentemente i figli minori, indipendentemente dal fatto che ne sia proprietario o meno. Questo per garantire ai minori una continuità con il loro ambiente domestico e con le loro frequentazioni sociali abituali (scuola, amici, sport ecc.) nonostante la separazione dei genitori.
Il DDL Pillon, invece, elimina l’istituto dell’assegnazione automatica della casa familiare al genitori collocatario dei figli (i minori, infatti, dovranno trascorrere tempi paritari con ciascuno dei genitori).
La regola sancita dal DD Pillon prevede che non possa risiedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di uno specifico diritto reale o contrattuale e che, solo in via eccezionale, il Giudice possa stabilire, nell’interesse dei minori, che questi mantengano la residenza nella casa familiare con uno dei genitori che, ove non fosse il proprietario della casa, dovrà corrispondere un indennizzo all’altro genitore pari al canone di locazione ai prezzi di mercato.
Questa previsione è stata oggetto di molte critiche così sintetizzabili:
- La norma giunge, in sostanza, a eliminare dall’ordinamento il diritto all’assegnazione della casa coniugale/familiare con innegabile compressione della tutela del genitore meno abbiente o, persino, in gravi difficoltà economiche;
- viene compresso il diritto del minore a continuare a fruire, con sufficiente grado di certezza, del consolidato habitat domestico travolgendo decenni di giurisprudenza interna e comunitaria.
- in caso di abitazione familiare condotta in locazione, il genitore che non sia titolare del relativo contratto non può continuare a risiedervi visto che di norma il contratto è intestato al coniuge o al convivente che disponga di un reddito documentato. La casalinga mai potrà, in difetto di accordo in deroga, conservare la residenza nell’abitazione della famiglia: non è superfluo rammentare che le statistiche a tutt’oggi indicano nel 49% lo stato di disoccupazione delle donne (molte delle quali cessano ogni attività lavorativa alla nascita del primo figlio).
3) Mantenimento diretto dei figli minori mediante l’attribuzione ai genitori di specifici capitoli di spesa
La regola, secondo il DDL, è che i figli passino tempi paritari con ciascuno dei genitori presso le rispettive dimore.
Quindi, scomparsa l’assegnazione (gratuita) della casa familiare al genitore presso cui venivano collocati prevalentemente i figli, ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli mediante l’assunzione diretta dei “capitoli di spesa”.
A titolo esemplificativo: per ciascun figlio occorre provvedere al cibo, alle spese scolastiche, all’abbigliamento, alle spese sanitarie, alle spese ricreative (sport, teatro, corsi vari), alle spese “sociali” (cinema con gli amici, pizza con i compagni e via dicendo).
Ciascun genitore si assume parte dei capitoli di spesa per il mantenimento dei figli in modo paritario (o comunque in proporzione ai propri guadagni) senza che nessuno dei due versi all’altro l’assegno di mantenimento come avviene nel sistema legislativo ancora vigente (fermo e restando che l’assegno di mantenimento non copre tutte le spese necessarie per ciascun figlio, dato che anche il genitore prevalentemente collocatario si assume la propria quota di spese per mantenimento e spese straordinarie).
Se i genitori hanno entrambi un lavoro, è possibile ripartire (in via consensuale o ad opera del giudice) i capitoli di spesa in proporzione alle possibilità di entrambi.
Ma se uno dei genitori non ha lavoro e, quindi, alcuna disponibilità economica per provvedere a una parte dei capitoli di spesa per i figli?
Ipotizziamo che sia il genitore con disponibilità economica a provvedere a tutti i bisogni per i figli, anche portando a casa del genitore non abbiente la spesa alimentare per il periodo in cui i figli vivano presso di lui.
Ma poniamo il caso che il genitore in toto obbligato all’assunzione dei capitoli di spesa non vi provveda per dimenticanza, impossibilità temporanea o per dispetto verso l’altro genitore? (e questo accade, purtroppo spesso, essendo i figli un’arma che viene utilizzata per “colpire” l’ex partner).
Mentre la previsione dell’assegno di mantenimento nel provvedimento di separazione o divorzio consentiva al genitore avente diritto di notificare immediatamente il precetto e avviare in tempi ragionevoli l’esecuzione forzata presso terzi (ad esempio con il pignoramento del quinto dello stipendio dell’obbligato o del conto corrente), con la nuova legge (ancora in iter parlamentare) si dovrebbe ricorrere alla ben più complicata procedura esecutiva per ottenere dall’altro genitore “l’obbligo di fare”.
E che dire di spese, anche piccole, impreviste? Ad esempio se il figlio, mentre è in compagnia del genitore non percettore di reddito, esprime una necessità (anche piccola) legata alla vita quotidiana (una bottiglietta d’acqua dopo i giochi al parco, una fornitura di cancelleria richiesta dalla scuola), la risposta dovrà essere negativa proprio per la mancanza di danaro.
La conseguenza è aberrante: con il genitore più abbiente il minore avrà un certo tenore di vita, mentre con il genitore meno abbiente sarà oggetto di continue negazioni per i propri bisogni. E questo a prescindere dall’affetto che un genitore prova per i figli, con ogni conseguenza sul piano educativo.
4) Corresponsione dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente
L’art. 15 del DDL Pillon prevede che l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni sia versato da entrambi i genitori “direttamente all’avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all’articolo 315-bis”.
In altre parole i genitori danno al figlio maggiorenne il danaro necessario per il suo mantenimento e il figlio, a sua volta, è tenuto a contribuire – ex art. 315bis – al mantenimento della famiglia in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito.
Questa novità appare fortemente criticabile poiché è difficile che un neomaggiorenne sia in grado da solo di amministrare una somma di danaro (immaginiamo 400/500 Euro al mese) in modo da pagarsi tasse scolastiche/universitarie, spese mediche, mantenimento dell’automobile, e corrispondere ai genitori (separati) quanto necessario per la propria quota per spese alimentari e dell’abitazione di ciascun genitore in ragione del tempo che passa con l’uno e con l’altro.
E’ facilmente intuibile che possa essere rischioso dare a ragazzo, ogni mese, una cospicua somma di danaro. Che dire di un diciottenne che sperperi con ben scarsa avvedutezza questi assegni, venendo poi a mancare del necessario per il proprio sostentamento e così, di fatto, venendo a gravare totalmente sul genitore ospitante?
Il DDL Pillon, poi, prevede il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente sino al compimento dei 25 anni.
Ora, è noto che vi sono corsi universitari la cui frequentazione si protrae oltre il 25esimo anno di vita di un ragazzo (ad esempio la facoltà di medicina) e altri corsi che, seppur conclusi entro il 25esimo anno di età, devono esser seguiti da concorsi pubblici ed esami di stato per poter accedere alla professione.
Quindi, un ragazzo che frequenti, anche con passione e profitto, un corso di studi che lo impegni oltre i 25 anni oppure che debba, dopo i 25 anni, preparare concorsi pubblici o seguire il praticantato obbligatorio, nel caso in cui i genitori separati decidano di non sostenerlo più economicamente dovrebbe interrompere gli studi o il proprio percorso professionale.
5) Possibilità per gli ascendenti del minore (i nonni) di intervenire nel giudizio di affidamento del minore stesso
La possibilità che i nonni possano intervenire nel procedimento di separazione e di divorzio, quando si discute sull’affidamento dei minori, potrebbe comportare un notevole appesantimento del procedimento.
Le parti, nel processo di separazione e divorzio, sono fisiologicamente i due coniugi che molte volte sono litigiosi e conflittuali. Se anche i nonni possono intervenire nel procedimento, si potrebbero avere sino a sei parti con conseguenti memorie e istanze su cui il Giudice deve soffermarsi prima di assumere (e motivare) la propria decisione in una materia, come il diritto di famiglia, che necessita di provvedimenti celeri nell’interesse dei minori.
C’è anche da considerare che l’intervento dei nonni verrebbe a registrare ulteriori elementi di conflittualità allargata, avendo l’esperienza dimostrato con chiarezza come troppo spesso le famiglie di origine abbiano contribuito, e anche nella fase separativa continuino a contribuire, alla produzione e al mancato superamento della crisi relazionale della coppia, per ragioni personali, incomprensioni, mancata accettazione del genitore non familiare e, non ultimo, per motivi di carattere economico (es. la titolarità della proprietà della casa coniugale e/o familiare, rivendicazione di prestiti effettuati ecc.).
6) Obbligo dei genitori di prole minorenne di iniziare un percorso di mediazione familiare a pena di improcedibilità della domanda di separazione o di divorzio
I primi commentatori del DDL Pillon si sono mostrati molto critici rispetto all’obbligo per i genitori di figli minori di intraprendere un percorso di mediazione familiare obbligatoria (a pena di improcedibilità della domanda di separazione o divorzio).
Le critiche, in sintesi, sono le seguenti:
- le parti vengono gravate di un ulteriore esborso economico per la mediazione;
- non è chiaro se chi può accedere al gratuito patrocinio a spese dello stato può beneficiare anche della copertura dei costi per la fase di mediazione (con notevole aggravio di spesa a carico dell’erario);
- se le parti sono già altamente conflittuali la mediazione “imposta” potrebbe addirittura acuire i termini del conflitto in atto;
- il processo che ha per oggetto “diritti indisponibili”, come quello in tema di diritto di famiglia, non può e non deve esser sottoposto a una condizione di procedibilità. E’ un processo che ha origine da situazioni umane troppo delicate e che meritano (in caso di necessità manifestata dalle parti) di essere portate all’attenzione del giudice nel più breve tempo possibile senza procedimenti intermedi che ne condizionino la procedibilità.
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