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NOVITA’ IN TEMA DI REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DIVORZILE

NOVITA’ IN TEMA DI REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DIVORZILE

Tra le cause di revoca dell’assegno di mantenimento che uno dei coniugi è tenuto a versare all’altro dopo il divorzio ci sono:

  • il nuovo matrimonio contratto dall’avente diritto al mantenimento
  • la creazione, da parte dell’avente diritto al mantenimento, di una famiglia di fatto mediante una relazione avente i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità

La nuova relazione dell’ex coniuge, in mancanza di  convivenza stabile, continua e regolare, non dava luogo alla revoca dell’assegno di mantenimento sino una nuova pronuncia della Corte di Cassazione sul tema (Ordinanza 15 settembre – 16 ottobre 2020 n. 22604).

Il caso trae origine dalla seguente vicenda: un ex marito, ritenendo che l’ex moglie avesse una relazione stabile e regolare chiedeva al Tribunale competente e, poi, alla Corte d’Appello, l’accertamento della cessazione del diritto dell’ex moglie a percepire l’assegno di mantenimento.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello confermavano il diritto dell’ex moglie a percepire l’assegno di mantenimento ritenendo che l’ex marito non avesse provato, nel corso del giudizio, la continuità della relazione dell’ex moglie con l’altro uomo e nemmeno la condivisione delle spese con quest’ultimo.

L’ex marito, a fronte della decisione della Corte d’Appello, è ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, riesaminati gli atti dei giudizi di merito ha invece ravvisato che l’ex marito aveva puntualmente provato che l’ex moglie intratteneva una rapporto pluriennale e consolidato con un’altra persona.

Tale rapporto era altresì caratterizzato da ufficialità e con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza. Inoltre la Corte di Cassazione ha rilevato un punto di contraddittorietà nella pronuncia della Corte d’Appello la quale, per inciso, ha ammesso nella motivazione che l’ex moglie avesse effettivamente dato vita a una nuova e stabile relazione affettiva con un nuovo compagno senza poi revocare l’assegno di mantenimento.

L’Ordinanza Corte Cassazione 15 settembre – 16 ottobre 2020 n. 22604 è innovativa perché mentre prima, per evitare la revoca dell’assegno di mantenimento bastava che l’avente diritto, pur avendo una relazione sentimentale connotata da una certa stabilità, non convivesse con il partner stabilmente ma solo occasionalmente, ora il principio è cambiato dato che per la revoca dell’assegno di mantenimento basta:

  • che sia provata la stabile e consolidata relazione tra l’ex coniuge e un altro soggetto;
  • che nell’ambito di tale e consolidata relazione siano scaturiti impegni reciproci di assistenza morare e materiale tra l’ex coniuge e il nuovo compagno (e che, ovviamente tale circostanza venga provata);
  • che la convivenza tra l’ex coniuge il nuovo compagno sia anche non stabile, ma connotata da lunghi periodi di convivenza alternati anche a vite autonome.

Se avete quindi ex coniugi che hanno una nuova relazione che abbia le caratteristiche indicate sopra e volete verificare se sia possibile revocare l’assegno di divorzio contattateci pure per una consulenza.

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