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QUALI SONO I RIMEDI SE UNO DEI GENITORI VIENE MENO AI DOVERI DI LEGGE PER LA TUTELA DEI FIGLI

QUALI SONO I RIMEDI SE UNO DEI GENITORI VIENE MENO AI DOVERI DI LEGGE PER LA TUTELA DEI FIGLI?

Nelle sentenze di separazione e divorzio, nei decreti di omologa delle separazioni consensuali e nelle sentenze di divorzio congiunto se vi è presenza di figli minori vengono stabiliti i doveri dei genitori nei confronti dei figli.

Tali doveri vengono specificati anche nei provvedimenti che interessano i figli nati fuori dal matrimonio la cui pronuncia sia stata domandata ai giudici dai genitori non sposati.

Tali doveri sono così riassumibili:

  • mantenere la prole versando l’assegno mensile e mediante la corresponsione di una quota di spese straordinarie (https://separazioni-divorzi-milano.com/it/approfondimenti/item/43-spese-ordinarie-e-straordinarie-relative-ai-figli);
  • contribuire all’educazione della prole rispettandone le inclinazioni.

Nei provvedimenti dei giudici viene regolamentato il diritto/dovere di visita del genitore che non vive prevalentemente con i figli (ad esempio, viene spesso previsto che possa passare con la prole due fine settimana al mese, un certo periodo delle vacanze invernali ed estive) e viene previsto il regime di affidamento che, perlopiù, è condiviso tra i genitori.

In sintesi, l’affidamento condiviso comporta che i genitori debbano prendere assieme tutte le decisioni più importanti relative ai figli: il tipo di scuola, le cure mediche di una certa rilevanza (interventi chirurgici, cicli di cure importanti, la scelta dello psicologo, ad esempio), il cambio di residenza, essere presenti al rinnovo dei documenti.

Ma cosa succede se uno dei genitori è inadempiente rispetto ai doveri contenuti nei provvedimenti di separazione o divorzio?

A parte le sanzioni penali previste dagli artt. 570 e 582 C.p. e le azioni di recupero dei crediti per il caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento, vi è anche un procedimento civilistico atto a sanzionare il genitore inadempiente.

L’art. 709 ter del Codice di Procedura Civile stabilisce che:

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614 bis;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.

Quindi, in presenza di una violazione dei doveri genitoriali, il giudice può ammonire il genitore inadempiente e condannarlo al risarcimento dei danni che la prole o l’altro genitore abbia subito in ragione del mancato adempimento, oltre che comminare una sanzione pecuniaria.

I casi in cui è possibile ricorrere al Giudice per domandare la pronuncia ex art. 709 ter nei confronti del genitore inadempiente sono, a titolo esemplificativo:

  • mancato versamento dell’assegno di mantenimento e delle spese straordinarie per lunghi periodi con pregiudizio della prole a poter vivere dignitosamente e soddisfare i propri bisogni;
  • mancato rispetto dell’obbligo di visitare la prole;
  • disinteresse nei confronti della prole;
  • se uno dei genitori prende decisioni relative alla prole in assenza del consenso dell’altro genitore (ad esempio: cambi di residenza, di scuola, di medico curante).

L’art. 709 ter ha anche un’altra importante funzione, oltre a quella risarcitoria e sanzionatoria dato che consente a uno dei genitori di adire il Giudice qualora non vi sia accordo con l’altro genitore “in ordine all’esercizio della responsabilità”.

Per comprendere meglio la portata di questo rimedio facciamo alcuni esempi tratti da casi che abbiamo portato, di recente, in Tribunale:

  • il padre era favorevole alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 al figlio minorenne mentre la madre era fermamente contraria;
  • un genitore era favorevole a far frequentare la scuola media al figlio presso l’istituto privato presso il quale aveva già frequentato le elementari mentre l’altro genitore preferiva la scuola pubblica.

Se avete problemi come quelli che abbiamo esposto, non esitate a contattarci scrivendoci una mail a studio@cclegal.it

Avv. Barbara Crivellaro

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