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DIVORZIO: APPROVATA DALLA CAMERA LA RIFORMA DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO PER L'EX CONIUGE

DIVORZIO: APPROVATA DALLA CAMERA LA RIFORMA DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO PER L’EX CONIUGE

Il 13 maggio 2019 nella seduta n. 174, la Camera ha approvato con nessun voto contrario la proposta di legge (AC 506A) che regola la disciplina dell’assegno di divorzio. Ora quindi la proposta di legge passerà al Senato e solo nei prossimi mesi sarà dato sapere se la nuova disciplina dell’assegno di divorzio diventerà legge.

Il provvedimento apporta alcune importanti modifiche alla disciplina in materia di assegno di divorzio, intervenendo successivamente alla rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017) che ha modificato dopo molti anni il proprio consolidato orientamento che riconosceva l’assegno divorzile al coniuge economicamente più debole in misura tale da garantirgli lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

La proposta di legge si compone di due articoli attraverso i quali modifica l’art. 5 della legge n. 898 del 1970 (legge in materia di divorzio) con effetto anche nei confronti dei procedimenti di divorzio già in corso.

In particolare le modifiche prevedono che con la sentenza di divorzio il tribunale possa disporre l’attribuzione di un assegno di divorzio tenuto conto di una serie di circostanze:

  • la durata del matrimonio;
  • le condizioni personali e economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi dopo lo scioglimento del matrimonio;
  • l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente;
  • il contributo personale e economico dato da ciascun coniuge alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune;
  • il patrimonio e il reddito netto di entrambi;
  • la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale;
  • l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Una ulteriore innovazione riguarda la possibile temporaneità dell’attribuzione dell’assegno di divorzio, in caso di momentanea (dovuta a ragioni contingenti o superabili) ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente.

Viene, infine, previsto che l’assegno non è più dovuto, non solo in caso di nuove nozze, ma anche in caso di unione civile con altra persona o di stabile convivenza del richiedente, anche non registrata, con l’importante precisazione che il diritto all’assegno di divorzio non “rivive” per effetto dell’eventuale  cessazione del nuovo vincolo matrimoniale o del nuovo rapporto di convivenza.  

L’obiettivo della proposta di legge è quindi il superamento della visione patrimonialistica del matrimonio quale “sistemazione definitiva”. Non è, infatti, da ritenere più attuale il riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio come parametro per la determinazione dell’assegno di divorzio.

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