GENITORI SEPARATI E SPOSTAMENTI PER VEDERE I FIGLI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
Nelle sentenze di separazione o di divorzio, o nei provvedimenti di affido e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, è di solito stabilito che i figli minorenni siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l’abitazione di uno dei due genitori e l’indicazione precisa dei giorni che saranno trascorsi dai figli con l’altro genitore (il genitore non collocatario).
Come noto, nelle ultime settimane si sono susseguiti diversi provvedimenti del Governo volti a escludere ogni tipo di spostamento per contenere l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.
In questo periodo ci è quindi capitato che alcuni clienti separati o divorziati ci contattassero per avere chiarimenti su come comportarsi per la gestione degli spostamenti necessari per consentire la visita e la frequentazione dei figli minori con il genitore non collocatario. In molti ci hanno chiesto se spostarsi e uscire di casa per poter vedere i propri figli minori stabilmente collocati presso l’altro genitore fosse consentito o meno.
Sul punto il Governo, sul proprio sito istituzionale (www.governo.it), nella sezione “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”, ha espressamente chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Non solo. Si è espressamente pronunciato sulla questione anche il Tribunale di Milano, nona sezione civile, con decreto emesso il giorno 11 marzo 2020, ritenendo che “le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicché alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti” e che “i decreti ministeriali 8/9 marzo 2020 non hanno sospeso i provvedimenti laddove prevedono la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori”.
E da ultimo, proprio per fugare ogni dubbio, l’ultimo modello di autocertificazione (del 26.3.2020), scaricabile sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/it), menziona espressamente gli obblighi di affidamento di minori tra i motivi che possono giustificare lo spostamento.
Premesso, quindi, che è consentito uscire di casa per poter esercitare il diritto di visita e frequentazione dei propri figli minorenni, secondo le modalità e i tempi indicati nei provvedimenti di separazione o di divorzio o nei provvedimenti di affido e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, è opportuno, quando si esce di casa, portare sempre con sé, oltre all’autocertificazione, anche la copia della sentenza di separazione o divorzio, in modo da essere in grado di dimostrare che si sta agendo conformemente a quanto stabilito dal tribunale, nel caso in cui si venga fermati per un controllo.
Quanto sopra vale ovviamente se le parti coinvolte non si trovano contagiate da Coronavirus, non siano sottoposte alla misura della quarantena o non abbiano i sintomi tipici del Coronavirus o comunque non siano entrate in contatto con qualcuno di contagiato. In tal caso, infatti, cambia tutto, perché è vietato uscire di casa ed è quindi legittimo impedire la visita dei figli minori.
Se ti trovi in questa situazione e hai dubbi su come agire, il nostro studio è a disposizione per ogni chiarimento.
Avv. Silvia Comelli