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EMERGENZA CORONAVIRUS: E’ POSSIBILE INTERROMPERE IL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO AI FIGLI O ALL’EX CONIUGE O RIDURRE L'ASSEGNO?

EMERGENZA CORONAVIRUS: E’ POSSIBILE INTERROMPERE IL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO AI FIGLI O ALL’EX CONIUGE O RIDURRE L’ASSEGNO?

In questi giorni ci arrivano molte richieste in cui i clienti ci chiedono se sia possibile interrompere o sospendere il pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli o all’ex coniuge nel caso in cui il debitore si trovi in difficoltà economica dovuta, ad esempio, al ricorso alla cassaintegrazione da parte dell’azienda in cui è impiegato, alla contrazione del fatturato in caso di lavoro autonomi.

La risposta a questo tipo di quesiti è negativa.

Non è possibile interrompere o sospendere il pagamento dell’assegno di mantenimento stabilito in un provvedimento giudiziale (sentenza o omologa di accordi di separazione consensuale).

Il rischio è quello di incorrere nelle sanzioni penali di cui all’art. 570 C.p. e di esporsi alle procedure esecutive per il recupero del credito in sede civile.

Nel caso si voglia ridurre l’assegno di mantenimento l’unica soluzione è ricorrere al giudice (per le modalità di funzionamento dei tribunali sino al 15 aprile rinviamo al nostro precedente articolo e per quanto riguarda la nostra organizzazione in studio a questo comunicato adducendo le ragioni e le prove per le quali ciò sia necessario.

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